Si è finalmente concluso un lungo ed estenuante contenzioso tra la società Cogein e un gruppo di oppositori locali di un progetto eolico localizzato a Circello.
Diversi cittadini, alcuni proprietari terrieri, un comitato civico e lo stesso Comune destinato ad ospitare l’impianto avevano presentato più ricorsi nel tentativo di bloccare i lavori di costruzione del parco già iniziati.

Con una lunga e motivata sentenza (n. 507 del 2016) la VII sezione del Tar Campania ha rigettato tutte le domande a causa di un vizio di forma (ma a ben vedere anche di sostanza) dei ricorsi, che erroneamente erano stati proposti congiuntamente (invece che separatamente) da un gruppo di soggetti fra loro eterogenei.
Aveva infatti promosso il medesimo ricorso un gruppo di persone riconducibile a distinte categorie: proprietari di particelle interessate dalle opere, proprietari di particelle interessate da asservimento temporaneo, persone che svolgono attività in zone limitrofe all'impianto e, infine, un Comitato Civico
Ma il Tar ha riconosciuto che, se è vero che i provvedimenti impugnati sono unici, le diversificate posizioni dei singoli attori imponeva di far luogo a separate, autonome, impugnative, poiché la proposizione contestuale di un'impugnativa, da parte di più soggetti, è subordinata al rispetto di requisiti, di segno negativo e positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi.
Gli avvocati Mario Bucello e Simona Viola, difensori della Società insieme con il Prof. Avv.to Spasiano, si sono detti soddisfatti della decisione, che “pone fine a un contenzioso inutile e defatigante inseribile nel solco, non troppo commendevole per vero, del ricorso alla giustizia amministrativa in chiave meramente opportunistica: sempre più spesso assistiamo a iniziative giudiziarie intraprese da improvvisati comitati sedicenti ecologisti, che si proclamano animati da passione per la difesa del territorio, ma che, ad un più attento esame, si rivelano strumentali alla tutela di interessi più prosaici, cui il vessillo ambientalista è destinato semplicemente a conferire una patente di nobiltà; quando non (ma non si vuol dire che questo fosse il caso) funzionali all’introduzione di negoziati nei quali la cessazione dell’ostilità diviene la contropartita di lauti compensi”.
I legali hanno altresì dichiarato: “purtroppo l’incremento della conflittualità e la durata dei giudizi amministrativi generano, in un perverso circolo vizioso, un corrispondente incremento delle esigenze di stabilità da parte del mercato, facendo emergere una debolezza del sistema che rende la minaccia giurisdizionale molto temibile per le imprese, anche quando, come in questo caso, palesemente infondata. La lunghezza dei processi, la cui instaurazione è di per sé fattore d’intralcio dell’accesso ai finanziamenti, spesso influisce sulle scelte degli operatori più del vaglio di attendibilità dei contenziosi”.