Un produttore idroelettrico rimasto vincolato a una convenzione assai onerosa con un Comune piemontese ha ottenuto una sentenza (Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, crono 139/13, Rep. CV 2053/13) che dichiara la nullità delle clausole sulle royalties.

La decisione è fra le prime ad affrontare in modo approfondito e sistematico il tema della conformità a legge delle pattuizioni che riconoscono ai comuni, sui cui territori sono collocati impianti da FER, una percentuale più o meno elevata dei redditi di impresa.

I giudici della Corte d’Appello hanno individuato sei distinte ragioni di nullità che meritano di essere sinteticamente esposte:

1) Le royalties costituiscono un modo di far partecipare il Comune ai proventi dell’impresa del produttore senza apporti patrimoniali né concorso alle perdite, ma ciò integra il patto leonino vietato dalla legge.

2) Le royalties integrano un’entrata di bilancio al di fuori dagli strumenti impositivi e di finanza

3) Le royalties costituiscono duplicazione degli obblighi già imposti con i canoni e sovra canoni idroelettrici

4) Le royalties sono monetizzazioni di compensazioni patrimoniali espressamente vietate dalle Linee Guida nazionali sulle FER

5) Se poi esse fossero il corrispettivo per il sostegno prestato sulla procedura autorizzativa esse costituirebbero esercizio arbitrario e fuorviante della funzione pubblica

6) Nel caso oggetto di decisione le royalties non trovavano causa neppure nei diritti di servitù/superficie sui terreni comunali che erano già oggetto di separato autonomo corrispettivo

L’intero apparato argomentativo prescinde completamente dall’entità della percentuale prevista in convenzione e muove intorno al fatto che il pagamento della royalties é sfornito di causa: i principi affermati dalla sentenza sono utili a dimostrare anche la nullità di convenzioni stipulate da produttori eolici o da altre FER.

La pronuncia va letta con favore perché illumina il tema, tradizionalmente “opaco”, dei rapporti patrimoniali tra produttori di FER e amministrazioni comunali.

La prassi delle convenzioni e delle royalties, con i suoi effetti distorsivi e di impropria e arbitraria riallocazione degli incentivi pubblici, è sopravvissuta espressamente anche a norme che espressamente la delegittimavano probabilmente perché il potenziale minaccioso delle Amministrazioni Comunali era rimasto troppo alto.

La sentenza della Corte d’Appello di Torino dovrebbe contribuire a depotenziarlo, solo che si consideri che la dichiarazione di nullità ha comportato la condanna del comune alla restituzione al produttore delle somme già incamerate: è facile immaginare che il rischio di restituzione possa contribuire nel futuro a mitigare le pretese comunali in sede di negoziazione di convenzioni, ovvero possa anche condurre alla rinegoziazione di royalties già pattuite in termini troppo onerosi.

In ogni caso la decisione, con il suo forte richiamo al principio di legalità, introduce elementi di riflessione, chiarezza e ponderatezza certamente utili al dialogo, non sempre facile, tra produttori ed amministrazioni locali.

Il Tribunale Superiore delle Acque è stato chiesto di pronunciarsi sul ricorso in appello proposto dal Comune di Pietraporzio, l’udienza collegiale è fissata per il 9 dicembre 2015.

IN ALLEGATO: Sentenza r.g. 255-2012_ 30 ott 2013